Impianti elettrici civili e industriali: come avviene la certificazione?

Un tecnico sta mettendo a punto degli impianti elettrici prima del rilascio della certificazione

Tutti gli impianti elettrici realizzati dopo il 2008 devono avere certificazione, ovvero essere corredati dalla cosiddetta Dichiarazione di Conformità (citata anche come come Di.Co. o DICO).
Si tratta di un documento fondamentale, non solo dal punto di vista burocratico (anche per non incorrere in sanzioni), ma anche, e soprattutto, per questioni di sicurezza, sia in caso di impianto elettrico civile sia industriale.

Impianti elettrici civili e industriali: quando fare la certificazione?

A determinare i parametri per la certificazione degli impianti elettrici civili e industriali è il DM 37/08, nello specifico l’articolo 7.
Tale legge è un’evoluzione della precedente 46/90, oggi non più in vigore, e punta a disciplinare realizzazione, manutenzione e progettazione degli impianti elettrici.
Anche se non vi è un obbligo specifico nel certificare un impianto elettrico già in uso, la Di.Co. diviene obbligatoria quando:

  • si realizza un nuovo impianto elettrico,
  • un impianto esistente viene modificato o ampliato,
  • si apre un’attività commerciale,
  • viene allacciata una nuova utenza,
  • si desidera ottenere un certificato di agibilità.

In altre parole: un impianto elettrico non necessita di una certificazione, fino al momento in cui si decide di modificarlo in qualunque modo.

Nel caso in cui si voglia vendere o affittare dei locali, la legge non prevede un obbligo di certificazione dell’impianto. Anche se in caso di vendita sarebbe bene indicare per iscritto nel rogito lo stato dell’impianto dell’immobile oggetto di compravendita.
In caso di affitto, pur in assenza di un preciso obbligo di certificazione, se le condizioni dell’impianto fossero tali da mettere in dubbio la sicurezza dell’inquilino, questo potrebbe avvalersi del diritto di non pagare il canone d’affitto fino a che non sia ripristinata la situazione di sicurezza.

Cosa contiene la certificazione degli impianti elettrici?

L’impianto elettrico deve essere installato da un’impresa certificata e iscritta al registro delle imprese abilitate. Questa si preoccuperà di rilasciare la Di.Co., che dovrà essere completa e compilata in ogni sua parte, pena l’invalidità del documento.

La Di.Co. deve contenere i dati dell’azienda che ha realizzato i lavori e quelli del committente (cioè del proprietario dell’immobile). Dopo i dati anagrafici, deve essere presente obbligatoriamente la dichiarazione di realizzazione a regola d’arte dell’impianto.
Ovvero la dichiarazione che l’impianto è stato realizzato nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti, mettendo in atto tutte le accortezze necessarie alla sua sicurezza e utilizzando materiali idonei e di qualità.
Nel documento vengono anche indicati destinazione d’uso dell’impianto, schema dell’impianto con materiali e componenti utilizzati e collaudo dell’impianto stesso.

Impianto non certificato o antecedente al 2008: cosa faccio?

Ma come comportarsi se l’impianto elettrico del mio edificio non è certificato, oppure se non trovo più la certificazione oppure se è antecedente al 2008?
Fin qui abbiamo parlato dell’iter di certificazione di impianti elettrici nuovi, rifatti o modificati.

Nel caso in cui l’impianto sia antecedente al 2008 (ma posteriore al 1990), o non si è più in possesso della certificazione, è possibile ricorrere alla Di.Ri. o Dichiarazione di Rispondenza. Anche quest’ultima documentazione deve essere rilasciata da un tecnico abilitato con esperienza nel settore di almeno cinque anni.

Impianto elettrico industriale: va certificato?

La legge di riferimento è sempre la stessa, la 37/08, e prevede lo stesso iter di realizzazione della Di.Co., sia che si tratti di un impianto civile sia di uno industriale.
A partire dal 2008, infatti, come specifica la legge è necessario rilasciare la Dichiarazione di Conformità qualora venga realizzato, ampliato o ammodernato un impianto elettrico in un edificio indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’edificio stesso.

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